“le imprese sono responsabili del mantenimento dei propri veicoli in condizioni di sicurezza e conformità, ferme restando le responsabilità del conducente di tali veicoli”
Va però segnalato che, nel nostro ordinamento nazionale, la responsabilità del corretto fissaggio del carico è in capo al soggetto che svolge il ruolo di “caricatore”, così come definito all’Art. 2 lettera d) del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286:
caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;
L’articolo 7, comma 13, del D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 riporta infatti:
“Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo”.